Sei un datore di lavoro nel settore edile o in un’impresa che occupa lavoratori? Stai ancora organizzando i corsi di formazione sulla sicurezza secondo le regole del 2011? Allora è il momento di fare il punto:
il 17 aprile 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni Rep. n. 59/CSR, che ridefinisce completamente la durata, i contenuti e le modalità della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
Si tratta di un aggiornamento atteso da anni, che supera gli accordi del 21 dicembre 2011 e introduce nuove regole chiare per lavoratori, preposti e dirigenti. In questo articolo ti spieghiamo cosa cambia, quali sono le scadenze e cosa devi fare concretamente.
Perché nasce il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025?
Il vecchio accordo del 2011 aveva mostrato nel tempo alcune criticità: contenuti non sempre aggiornati ai nuovi rischi, disomogeneità nell’applicazione tra le diverse regioni, scarsa attenzione alla qualità e all’efficacia reale della formazione erogata.
Il nuovo accordo risponde alle modifiche introdotte dalla Legge 215/2021, che ha aggiornato l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 imponendo il rinnovo complessivo degli accordi formativi. Come ricorda anche l’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU-OSHA), una formazione efficace e aggiornata è il pilastro fondamentale della prevenzione negli ambienti di lavoro.
L’obiettivo è garantire che ogni lavoratore, preposto e dirigente riceva una formazione realmente personalizzata sul proprio ruolo e sui rischi specifici della propria mansione.
Cosa cambia per i lavoratori?
La formazione per i lavoratori si articola in due moduli distinti: la formazione generale e la formazione specifica.
Formazione generale (4 ore)
Il modulo generale ha una durata minima di 4 ore e copre i concetti fondamentali: pericolo, rischio e danno, prevenzione e protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di vigilanza e controllo.
Importante novità: la formazione generale costituisce credito formativo permanente, il che significa che chi l’ha già svolta non dovrà ripeterla in caso di cambio di mansione o di azienda.
Formazione specifica (4, 8 o 12 ore)
La formazione specifica varia in base al livello di rischio dell’attività:
- 4 ore per aziende a basso rischio
- 8 ore per aziende a medio rischio
- 12 ore per aziende ad alto rischio (come le costruzioni)
Per le imprese edili e i cantieri temporanei — settore ad alto rischio — la formazione specifica rimane quindi 12 ore, con contenuti strettamente legati ai rischi reali di cantiere.
Cosa cambia per preposti e dirigenti?
Preposti: durata minima 12 ore
Il corso per preposti ha una durata minima di 12 ore ed è accessibile solo a chi ha già completato la formazione generale e specifica per lavoratori. I temi affrontati riguardano il ruolo e gli obblighi del preposto ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/08, le tecniche di vigilanza e sovraintendenza, la gestione dei contratti di appalto e i rischi interferenziali.
Il preposto che non ha rinnovato la formazione da più di 2 anni alla data di entrata in vigore dell’accordo dovrà completare l’aggiornamento entro 12 mesi.
Dirigenti: durata minima 12 ore
Anche il corso per dirigenti prevede una durata minima di 12 ore, con focus su responsabilità penali, civili e amministrative, organizzazione del sistema di prevenzione, gestione dei processi aziendali in materia di salute e sicurezza e prevenzione della violenza e delle molestie sul lavoro (in linea con la Convenzione ILO C190).
Formazione pregressa e scadenze: cosa fare ora
Una delle domande più frequenti che riceviamo è: “I corsi già fatti sono ancora validi?” La risposta è sì, con alcune precisazioni.
Lavoratori, preposti e dirigenti che hanno completato la formazione in vigenza dell’accordo del 2011 beneficiano di credito formativo totale: i percorsi già effettuati sono pienamente riconosciuti.
Per i datori di lavoro: hanno 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo per completare il nuovo corso. I corsi già erogati con contenuti conformi al nuovo accordo sono riconosciuti, e l’aggiornamento decorre dalla data di fine corso indicata nell’attestato.
Nella fase transitoria — non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore — è ancora possibile avviare corsi secondo i vecchi accordi abrogati.
Per una panoramica completa sugli obblighi formativi, puoi consultare la sezione dedicata del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le indicazioni operative dell’INAIL.
Hai dubbi sulla formazione obbligatoria per la tua azienda? Contattaci per una consulenza sicurezza sul lavoro
Cosa deve fare concretamente il datore di lavoro?
Ogni datore di lavoro deve ora verificare la propria situazione e quella dei dipendenti, e pianificare le azioni necessarie. Ecco i passi da seguire:
- Verificare le attestazioni esistenti: controllare date di emissione e contenuti dei corsi già effettuati, per capire se sono ancora validi o se richiedono aggiornamento.
- Mappare i ruoli: identificare quanti lavoratori, preposti e dirigenti sono presenti in azienda e qual è il livello di rischio della propria attività.
- Pianificare i nuovi percorsi: organizzare direttamente i corsi (il datore di lavoro può farlo se rispetta i requisiti dell’accordo) oppure rivolgersi a un soggetto formatore accreditato.
- Rispettare le scadenze: monitorate attentamente le finestre transitorie per non incorrere in sanzioni.
Hai un cantiere attivo e vuoi essere sicuro di essere in regola? Consulta la nostra guida alla formazione sicurezza edile e la checklist sicurezza cantiere per aziende edili.
Conclusione: non aspettare le scadenze
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 non è solo un adempimento burocratico: è un’opportunità per costruire una cultura della sicurezza più solida, aggiornata e realmente efficace nelle tue squadre di lavoro.
Agire con anticipo significa evitare sanzioni, tutelare i lavoratori e dimostrare ai tuoi committenti che operi secondo i più alti standard di sicurezza. Come evidenziano le statistiche del Rapporto Annuale INAIL, le aziende che investono in formazione di qualità registrano meno infortuni e maggiore produttività.
Non sai da dove iniziare? Il nostro team di esperti è a tua disposizione per analizzare la situazione della tua azienda e guidarti passo dopo passo nell’adeguamento al nuovo accordo.
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